Accordo
Art. 16
Permesso di attraversamento
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le persone residenti in una delle aree di cui all'articolo I del presente Accordo, che abbiano interesse data la maggiore brevità del percorso, di attraversare l'area adiacente, potranno ottenere un permesso di attraversamento conforme all'allegato 9.
2. - Detto permesso potrà essere concesso a coloro che ne facciano
richiesta per recarsi nel proprio fondo, nel posto di lavoro o nel proprio centro Amministrativo, nonché al personale addetto ai servizi auto mobilistici di linea o incaricati del trasporto di merci con autocarri.
3. - Il permesso di attraversamento conterrà le generalità e la fotografia del titolare, nonché l'indicazione dei punti di passaggio e dell'itinerario che il titolare del documento sarà obbligato a seguire.
Non saranno consentite soste nell'area di transito, salvo casi di forza maggiore.
4. - Il permesso di attraversamento avrà validità annuale e
potrà essere prorogato.
5. - Per quanto concerne le modalità per il rilascio del documento
si applicheranno le disposizioni di cui all' del presente Accordo, intendendosi sostituita al "visto" delle autorità dell'altra Parte, la "autorizzazione" all'attraversamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-16