Accordo

Art. 17

Casi di calamità

In vigore dal 17 ago 1965
Nei casi di calamità (incendio, inondazione e simili) sarà permesso, d'intesa tra le competenti autorità locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonché alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finché perdura lo stato di pericolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-17

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