Accordo
Art. 17
Casi di calamità
In vigore dal 17 ago 1965
Nei casi di calamità (incendio, inondazione e simili) sarà
permesso, d'intesa tra le competenti autorità locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonché alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finché perdura lo stato di pericolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-17