Accordo

Art. 19

Disposizioni comuni ai documenti per il transito

In vigore dal 17 ago 1965
1. - Tutti i documenti previsti dal presente Accordo saranno redatti in italiano, sloveno e serbo-croato. 2. - Il rilascio ed il visto dei predetti documenti sarà esente da qualsiasi tassa od altri gravami, salvo il rimborso del costo dei documenti stessi. 3. - Qualora, per cause di forza maggiore, il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo dovrà darne immediata notizia alle competenti autorità locali, le quali ne informeranno le autorità dell'altra Parte. 4. - a) I documenti di transito previsti dal presente Accordo potranno essere ritirati in ogni momento, in caso di abuso, (la parte delle autorità competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai punti di passaggio, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dai minori ad essi affidati. Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di una tessera per il transito agricolo, i membri della sua famiglia, e la sua manodopera potranno continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli. b) Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare della tessera per il transito agricolo sia temporaneamente impedito dal recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, la sua tessera potrà essere consegnata ad un membro della sua famiglia ovvero in mancanza di esso, ad un suo dipendente in possesso del permesso per il transito agricolo, ma, in questo secondo caso, sarà necessario il benestare delle competenti autorità. Il consegnatario della tessera predetta potrà in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare. c) Del ritiro dei documento, come pure dei motivi che lo hanno determinato, sarà informata, nel termine di tre giorni, l'autorità che ha rilasciato il documento stesso. In questo caso il documento sarà restituito alla predetta autorità. Nei casi di ritiro del documento di transito, gli organi competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali, anche gli organi di controllo ai punti di passaggio rilasceranno agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che sarà conforme all'allegato n. 12 servirà alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza. d) Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della libertà personale dalle autorità dell'altra Parte, queste dovranno al più presto e comunque entro 48 ore informare le autorità dell'area adiacente, indicandone il motivo. 5. - Le due Parti contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, di chiudere totalmente o parzialmente, per un certo tempo, il traffico di cui al presente Accordo. Il Governo che dovesse adottare simile decisione ne informerà quanto prima e, possibilmente con 8 giorni di anticipo, l'altra Parte contraente, della possibilità di apertura di detto traffico sarà subito data comunicazione all'altra Parte. 6. - Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle autorità che li hanno rilasciati. Qualora le competenti autorità dell'altra Parte ne certino irregolarità nella compilazione dei documenti di transito non potranno apportare correzioni o annullare i documenti stessi, ma li restituiranno, con le proprie osservazioni, alle autorità che li hanno rilasciati. Qualora le autorità che hanno rilasciato i documenti apportino correzioni od aggiunte agli stessi, ma dopo che le autorità dell'altra Parte li abbiano vistati, li trasmetteranno nuovamente per il visto. È fatta eccezione per l'iscrizione dei minori di anni 12, la quale verrà convalidata soltanto con il timbro dell'autorità che ha rilasciato il documento. Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, può essere rilasciato un duplicato in conformità alle disposizioni in vigore nell'area nel quale il documento è stato rilasciato. Sul nuovo documento sarà apposta la scritta: "Duplicato - Duplikat". 7. - I titolari di tessere per il transito menzionato agli dell'Accordo, qualora soggiornino nell'altra area per un periodo più lungo di 72 ore, dovranno attenersi alle disposizioni sulla notifica alle competenti autorità.
Storico versioni

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