Accordo
Art. 15
Lasciapassare straordinario
In vigore dal 17 ago 1965
1. - In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi potrà
essere concesso alle persone di cui all' un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento sarà rilasciato, da parte italiana e jugoslava, dai competenti organi addetti ai servizi di controllo dei punti di passaggio.
Il transito delle persone alle quali è stato concesso il
lasciapassare straordinario avverrà d'intesa fra gli organi italiani e jugoslavi addetti al servizio di controllo nei punti di passaggio.
2. - Gli autisti di auto-taxi possono ottenere il lasciapassare
straordinario solo in caso di trasporto di persone che hanno bisogno urgente di recarsi nell'area adiacente (morte, grave malattia di congiunti, nel caso di intervento medico) con la validità di non oltre due giorni. In esso, l'organo competente (Polizia di frontiera o Milizia popolare) attesterà che la persona trasportata non ha altri mezzi per giungere a destinazione.
Gli autisti di auto-taxi nel viaggio di ritorno possono trasportare
solo le stesse persone.
La persona trasportata deve essere in possesso del regolare
lasciapassare ai sensi dell' punto 1 o del lasciapassare straordinario oppure del regolare documento di viaggio (passaporto).
Il viaggio va effettuato attraverso la via più breve.
3. - Il lasciapassare straordinario darà facoltà di soggiorno
nell'altra area per un periodo fino a 10 giorni ed il transito sarà consentito per una sola volta, con rientro attraverso lo stesso punto di passaggio.
4. - Il lasciapassare di cui sopra sarà conforme all'allegato 8 e dovrà essere esibito con la carta di identità.
Storico versioni
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