Accordo

Art. 10

Persone giuridiche

In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le agevolazioni previste dall' del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'. 2. - Resta inteso che il transito sarà consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-10

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