Accordo
Art. 10
Persone giuridiche
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le agevolazioni previste dall' del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'.
2. - Resta inteso che il transito sarà consentito ai
rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-10