Accordo

Art. 9

Usufruttuari

In vigore dal 17 ago 1965
Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni immobili agrari di cui al punto 1) dell' a condizione che siano coniugati o congiunti (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni con il proprietario.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-9

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