Accordo
Art. 7
Movimento di persone per attività connesse con beni agrari
In vigore dal 17 ago 1965
1. I proprietari di beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agrarie, situati in una delle aree di cui all' lettere a) e b) del presente Accordo e già residenti in una delle aree predette ove si trovino i loro beni, che non abbiano fatto ritorno in detta area entro il termine che è stato stabilito d'accordo tra i due Governi, non potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo.
2. - Hanno diritto al transito per un numero limitato di volte, per
attività connesse con beni agrari, le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una fascia della profondità di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all', lettera a), dall'area di cui all'articolo I, lettera b) del presente Accordo che si recano in fondi situati nella fascia prospicente della stessa profondità; hanno altresì diritto al transito per un numero illimitato di volte per attività connesse con beni agrari le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una delle aree di cui all', lettere c) e d) che si rechino in fondi situati nell'area adiacente:
a) i proprietari dei beni immobili agrari (arativi, orti,
frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agricole attraversati dal linea che separa l'area di cui all', lettera a) dall'area di cui all', lettera b), nonché i proprietari dei beni immobili agrari attraversati dalla linea che separa l'area di cui all' lettera dall'area di cui all'articolo I, lettera d), qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;
b) i proprietari, non appartenenti alla categoria di cui al punto
1) del presente articolo, dei beni agrari sopra menzionati o di aziende agricole situati in una fascia della profondità di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all', lettera a), dall'area di cui all', lettera b), nonché i proprietari dei beni immobili sopra menzionati o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all', lettere c) e d) qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;
c) i conduttori di beni immobili agrari o aziende agricole
attraversati dalla linea che separa l'area di cui all', lettera a), dall'area di cui all', lettera L), o situati nelle aree di cui alla lett. Li) punto 2 del presente articolo, qualora fossero conduttori alla data del 5 ottobre 1934, per i beni situati nelle aree di cui all', lettere ai) e Li) e alla data del 13 settembre 1947 per i beni situati in una delle are" di cui all', lettere e) e d) e fino alla cessazione dei rapporto contrattuale;
d) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle
categorie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente articolo;
e) i lavoratori agricoli fissi e temporanei che siano in rapporto
contrattuale o assunti dalle persone di cui alle lettere (i), Li) e e) del punito 2 del presente articolo:
f) i pastori, i carbonai ed i boscaioli che lavorano sui fondi di
cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente articolo.
3. - I proprietari di beni immobili agrari o di aziende agricole
situati in una delle aree di cui all', lettere a) e Li) del presente Accordo, ma al di là della fascia dei 10 chilometri, potranno rivolgersi, ai fini del riconoscimento diritto di transito di cui ai punto 2 del presente articolo, alla Commissione mista permanente di cui all'.
4. - Ai titolari di usi civici residenti nei territori contemplati dall'Accordo sarà altresì rilasciata la tessera di transito
agricolo al line di usufruire dei loro
Storico versioni
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