Accordo

Art. 2

Persone che hanno diritto al transito

In vigore dal 17 ago 1965
Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutte le persone stabilmente residenti nelle aree di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-2

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