Accordo
Art. 2
Persone che hanno diritto al transito
In vigore dal 17 ago 1965
Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per
terra e per mare previste dal presente Accordo tutte le persone stabilmente residenti nelle aree di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-2