Accordo
Art. 1
Determinazione delle aree
In vigore dal 17 ago 1965
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe.
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Determinazione delle aree
I territori che vengono presi in considerazione ai fini
dell'applicazione del presente Accordo sono:
a) l'area di Trieste comprendente i Comuni di cui all'unito
elenco (allegato A);
b) le aree adiacenti all'area di Trieste comprendenti i Comuni o parte di essi di cui all'unito elenco (allegato B);
c) l'area per una profondità di 10 chilometri comprendenti i
Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato C);
d) l'area per una profondità di 10 chilometri comprendente i
Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato D).
Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale
amministrativa o catastale dei Comuni o di parte di essi menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-1