Accordo

Art. 5

Soggiorno nelle aree adiacenti

In vigore dal 17 ago 1965
1. - Il rientro nell'area di residenza dovrà essere di regola effettuato al più tardi entro 72 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 1 dell' ed entro 48 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 2 dello stesso articolo. 2. - Qualora sussistano giustificati motivi di lavoro, di cura, di famiglia e turistici il lasciapassare potrà essere valido, su domanda, per un soggiorno nelle aree adiacenti fino ad un mese. Nella domanda dovrà essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nelle aree adiacenti.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-5

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