Accordo
Art. 6
Modalità di rilascio
In vigore dal 17 ago 1965
1. - I lasciapassare di cui all' saranno emessi
possibilmente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documento attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.
2. - I lasciapassare saranno emessi dalle autorità jugoslave
indicate al punto precedente anche per i cittadini italiani stabilmente residenti nei territori di cui all'. lettera b) e d) e dalle autorità italiane indicate nello stesso punto anche per i cittadini jugoslavi stabilmente residenti nei territori di cui all', lettere a) e e).
3. - I lasciapassare saranno sottoposti al visto delle autorità
dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine, essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli stessi organi. Il visto sarà concesso entro 8 giorni dalla data della consegna del documento ai predetti organi.
4. - La validità del lasciapassare inizia a partire dal giorno del
rilascio del visto. I viaggi consentiti sulla base del lasciapassare possono essere compiuti in qualsiasi giorno nel corso dello stesso mese. I viaggi che non sono stati effettuati nel corso di ciascun mese di validità del lasciapassare non potranno essere effettuati nel successivo.
5. - I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo
nell'area adiacente, durante il periodo di tempo occorrente per la proroga del visto di reciprocità sul lasciapassare, possono transitare dall'una all'altra area purchè siano forniti del "Certificato provvisorio di transito" rilasciato dalle autorità di quell'area nella quale i lavoratori risiedono stabilmente. Tale certificato sarà conforme all'allegato 3. Esso non è soggetto all'apposizione del visto di reciprocità.
6. - Qualora le autorità di una, delle Parti contenenti rifiutino il visto, ne informeranno, al più tardi entro 8 giorni da quello della consegna del documento agli organi menzionati nel punto 1, le autorità dell'altra Parte, indicando il motivo e restituendo il documento stesso.
Qualora le autorità di un'area ritengano che determinate persone, stabilmente residenti nell'area adiacente, non possano fruire ulteriormente del lasciapassare, ne informeranno le autorità che lo hanno rilasciato, le quali ultime, alla sua scadenza, non lo rinnoveranno e provvederanno al suo ritiro, informando le autorità dell'area adiacente.
Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima
della scadenza della validità del lasciapassare, le autorità interessate ne informeranno subito, e in ogni caso prima della scadenza stessa, le autorità dell'altra area. Queste, entro 30 giorni, daranno all'autorità richiedente la comunicazione del ritiro del documento.
La segnalazione di un'autorità all'altra, riguardante i casi
sopradescritti, dovrà contenere le generalità del titolare del lasciapassare, i motivi della richiesta e la durata del provvedimento.
Storico versioni
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