Accordo
Art. 12
Modalità di rilascio
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati da parte italiana dalle competenti Questure e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. Le tessere ed i permessi verranno emessi possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. - Le tessere per il transito agricolo saranno rilasciate ai
titolari di uso civico sulla scorta di elenchi che contengano i dati sulle persone e sui beni immobili.Nel corso dei primi due mesi di ogni anno verranno scambiati fra gli organi locali i relativi elenchi.
3. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno
sottoposti al visto delle autorità dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli organi stessi.
4. - Il visto sarà concesso nel più breve spazio di tempo e
comunque non oltre 20 giorni dalla data della consegna dei documenti ai predetti organi.
5. - Qualora le autorità di una delle Parti contraenti
rifiutassero il visto, ne informeranno, entro lo stesso termine di cui al punto 4, le autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo e restituendo il documento.
6. - Per poter ottenere le tessere per il transito agricolo, gli
interessati dovranno esibire, a richiesta delle autorità, documenti comprovanti la proprietà dei terreni sui quali intendono svolgere le attività connesse con beni agrari. Tali documenti saranno rilasciati dai competenti Uffici catastali o tavolari di quell'area nella quale è situato il terreno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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