Accordo

Art. 12

Modalità di rilascio

In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati da parte italiana dalle competenti Questure e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. Le tessere ed i permessi verranno emessi possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. - Le tessere per il transito agricolo saranno rilasciate ai titolari di uso civico sulla scorta di elenchi che contengano i dati sulle persone e sui beni immobili.Nel corso dei primi due mesi di ogni anno verranno scambiati fra gli organi locali i relativi elenchi. 3. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno sottoposti al visto delle autorità dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli organi stessi. 4. - Il visto sarà concesso nel più breve spazio di tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della consegna dei documenti ai predetti organi. 5. - Qualora le autorità di una delle Parti contraenti rifiutassero il visto, ne informeranno, entro lo stesso termine di cui al punto 4, le autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo e restituendo il documento. 6. - Per poter ottenere le tessere per il transito agricolo, gli interessati dovranno esibire, a richiesta delle autorità, documenti comprovanti la proprietà dei terreni sui quali intendono svolgere le attività connesse con beni agrari. Tali documenti saranno rilasciati dai competenti Uffici catastali o tavolari di quell'area nella quale è situato il terreno.
Storico versioni

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