Accordo
Art. 13
Modalità d'uso
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno
validi esclusivamente per la località o le località in essi indicate. Il transito dovrà avvenire nei punti di passaggio nei medesimi specificati, fatta eccezione dei bipossidenti i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo e dei membri delle loro famiglie, che potranno recarsi anche direttamente nel fondo situato nell'altra area, esclusivamente per lavori agricoli e con l'obbligo di non allontanarsi da detto fondo. Il trasferimento dei prodotti dovrà essere effettuato solo attraverso i ponti di passaggio indicati nella tessera.
2. - Non sono consentite deviazioni dall'itinerario più breve per recarsi nella località o nelle località indicate. Il rientro dovrà essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso punto di passaggio (salvo l'eccezione di cui al comma precedente) e prima dell'orario di chiusura dello stesso punto di passaggio.
3. - I titolari dei documenti per il transito agricolo, che abbiano
necessità di recarsi nei propri fondi durante il periodo necessario per il rinnovo dei documenti stessi, potranno ottenere, a domanda, dalle stesse autorità, un certificato per il transito. Detto certificato sarà conforme all'allegato 6, non sarà soggetto al visto di reciprocità e sarà valido per il mese di gennaio.
4. - Le persone i cui fondi sono attraversati dalla, linea che
separa le aree previste dall'Accordo si avvarranno del diritto del passaggio diretto nell'altra area secondo le modalità concordate dagli organi locali delle due Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-13