Accordo
Art. 14
Permesso stagionale di permanenza
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le persone di cui agli , le quali per
esigenze di lavori stagionali debbano permanere nell'altra area per un periodo superiore ad un giorno, dovranno essere munite anche di un permesso stagionale di permanenza. in esso saranno indicati il periodo e la località di soggiorno nell'altra area, nonché i numero d'ordine della tessera o del permesso per il transito agricolo.
2. - Il permesso stagionale di permanenza sarà valido per un
periodo non superiore a tre mesi e sarà rinnovabile. Esso sarà conforme al modello di cui all'allegato 7. Per il rilascio e per il visto valgono le norme dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-14