Accordo

Art. 57

Commissione mista permanente

In vigore dal 17 ago 1965
Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione mista permanente. La Commissione sarà composta di sei membri,ogni Parte contraente nominerà tre membri. I nominativi dei componenti saranno comunicati per via diplomatica. Allo stesso modo verranno notificati eventuali cambiamenti dei membri della Commissione. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti. Le modalità per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento (allegato 19). La Commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Popolare Federativa Jugoslava. La Commissione avrà il compito di risolvere le questioni che dovessero eventualmente sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso. Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti. La Commissione esaminerà le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonché le questioni sulle quali non sia stato dai predetti organi raggiunto un accordo. Le decisioni della Commissione saranno prese alla unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi, ai quali saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.
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