Accordo
Art. 58
Tessera speciale
In vigore dal 17 ago 1965
Ai membri della Commissione mista permanente ed agli organi locali di frontiera verrà rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti per l'adempimento delle funzioni loro attribuite dall'Accordo.
Detta tessera sarà redatta secondo il modello di cui all'allegato 20, verrà rilasciata con validità annuale e potrà essere prorogata.
La tessera speciale darà diritto al titolare ad un numero
illimitato di transiti per il periodo di validità indicato nella tessera, stessa.
Le tessere speciali saranno rilasciate e firmate per ciascuna
l'arte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione mista permanente.
I Presidenti delle Delegazioni si scambieranno annualmente un
elenco di persone alle quali è stato rilasciato o prorogato il suddetto documento speciale e si informeranno, con scambio di lettere, di ogni successivo cambiamento.
Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei
punti di passaggio presteranno ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-58