Accordo
Art. 53
Misure veterinarie
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Per il bestiame iscritto nella tessera di transito agricolo, che viene importato nell'altra area per lavoro o per pascolo, non saranno richiesti certificati veterinari nè altri documenti comunque prescritti, se il bestiame viene trasportato entro lo stesso giorno nell'area di provenienza.
2. - Per il bestiame che rimane nell'altra area più di un giorno, è richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente, dal quale risulti che i singoli capi di bestiame sono sani e che nel luogo di origine del bestiame stesso, durante gli ultimi quaranta giorni non è stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva la cui denuncia sia obbligatoria e che riguardi la specie di animali indicati.
3. - Le disposizioni del precedente punto saranno applicate anche nei riguardi delle api che vengono trasportate per il pascolo stagionale.
4. - I certificati veterinari di cui ai punti 2 e 3 saranno validi dieci giorni.
5. - A scope di controllo sanitario, i veterinari competenti
potranno effettuare periodicamente, ma almeno ogni trenta giorni, la visita di tutti gli animali che si spostano tra le due aree. Per facilitare tali visite, le stesse potranno essere effettuate anche sui punti di passaggio.
6. - Se in una delle aree viene constatata una malattia infettiva, le autorità competenti dell'altra area potranno, durante il periodo di incubazione, limitare o vietare l'importazione, nella propria area, di bestiame, rispettivamente parti di animali, prodotti, materie prime ed oggetti che possono essere conduttori di infezioni.
7. - Le autorità veterinarie delle due aree si terranno
constantemente mente informate circa il manifestarsi di malattie infettive nelle rispettive aree e circa le misure veterinarie, restrizioni e, divieti presi per la loro prevenzione, come anche circa l'abolizione delle misure predette.
8. - L'entità e le modalità delle reciproche informazioni sono
riportate nell'allegato 17.
9. - In casi eccezionali, le autorità competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure veterinarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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