Accordo
Art. 48
Norma comune agli articoli 44, 45 e 46
In vigore dal 17 ago 1965
I limiti di valore entro cui potranno venire esercitate le facoltà
di cui agli , sono stati fissati sia in lire sia in dinari, al fine di consentire alle Autorità doganali delle due Parti di effettuare i controlli di competenza sulla base dei prezzi interni espressi nella propria moneta.
L'indicazione contemporanea dei due valori negli articoli di cui si
tratta non ha, nè può servire da riferimento alcuno a rapporti di cambio nelle due valute.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, le
due Parti si scambieranno gli elenchi dei prezzi vigenti nei rispettivi mercati interni, elenchi che saranno esposti nei locali delle Dogane per opportuna conoscenza delle persone interessate. Lo scambio e l'affissione degli elenchi avrà luogo ogni mese per quanto concerne il periodo 1 aprile 30 settembre ed ogni tre mesi per la rimanente parte dell'anno e varrà per tutte le aree contemplate dall'Accordo. Lo scambio degli elenchi si effettua nei puniti di passaggio di prima categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-48