Accordo
Art. 59
Durata dell'Accordo
In vigore dal 17 ago 1965
Il presente Accordo sarà valido un anno e sarà considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verrà denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-59