Allegato 19
Art. 4
In vigore dal 17 ago 1965
In ogni Sessione della Commissione mista permanente verrà fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessità, la data già concordata per la riunione della Commissione mista permanente potrà essere modificata mediante intesa tra i Presidenti della due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente.
Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo tra una riunione e l'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-4-2