Allegato 19

Art. 6

In vigore dal 17 ago 1965
Le sedute della Commissione mista permanente avranno luogo nei giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni. Su richiesta di una delle due Delegazioni l'interruzione tra le singole sedute potrà essere prolungata sino a 24 ore e qualora ambedue le Delegazioni concordino sino a 48 ore.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-6-2

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