Allegato 19
Art. 11
In vigore dal 17 ago 1965
I membri della Commissione mista permanente ed i loro sostituti
godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti nella prassi internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-11-2