Art. 2

In vigore dal 17 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell' dell'Accordo stesso. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - JERVOLINO - SPAGNOLI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-rd-2

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