Accordo
Art. 60
Disposizioni finali
In vigore dal 17 ago 1965
1. - Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo
scambio degli strumenti di ratifica.
2. - Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di
aver valore le disposizioni dei precedenti accordi che le Parti contraenti hanno concluso ai fini del regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree di cui all'. Contemporaneamente cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle Sessioni della competente Commissione mista permanente, che le Parti contraenti hanno finora approvato secondo le loro norme interne.
Il presente Accordo è redatto in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e serbo-croata i cui testi fanno ugualmente fede.
Fatto a Udine, il 31 ottobre 1968
Per il Governo della Repubblica
Federativa Popolare Jugoslava
K. FORTE
Per il Governo della Repubblica italiana
M. CASTRONUOVO
Storico versioni
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