Accordo

Art. 60

Disposizioni finali

In vigore dal 17 ago 1965
1. - Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. - Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di aver valore le disposizioni dei precedenti accordi che le Parti contraenti hanno concluso ai fini del regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree di cui all'. Contemporaneamente cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle Sessioni della competente Commissione mista permanente, che le Parti contraenti hanno finora approvato secondo le loro norme interne. Il presente Accordo è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serbo-croata i cui testi fanno ugualmente fede. Fatto a Udine, il 31 ottobre 1968 Per il Governo della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava K. FORTE Per il Governo della Repubblica italiana M. CASTRONUOVO
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-60

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