Allegato 19

Art. 2

In vigore dal 17 ago 1965
La Commissione mista permanente è composta da sei membri di cui tre nominati dal Governo italiano e tre nominati dal Governo Jugoslavo. Ogni Governo può nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche lo comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e del loro sostituti. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-2-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo