Allegato 19
Art. 5
In vigore dal 17 ago 1965
Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute
alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sarà il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.
Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute
alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sarà il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-5-2