Allegato 19
Art. 10
In vigore dal 17 ago 1965
Le decisioni della Commissione mista permanente saranno prese
all'unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi.
Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione mista permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-10-2