Allegato 19

Art. 10

In vigore dal 17 ago 1965
Le decisioni della Commissione mista permanente saranno prese all'unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi. Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione mista permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.
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