Accordo
Art. 20
Principio della reciprocità
In vigore dal 17 ago 1965
Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio della linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità.
In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-20