Accordo

Art. 20

Principio della reciprocità

In vigore dal 17 ago 1965
Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio della linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità. In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-20

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