Accordo

Art. 23

Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti

In vigore dal 17 ago 1965
Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, le imprese marittime come pure quelle di autotrasporti che esercitano il servizio di passeggeri tra le predette aree, non saranno assoggettate nell'altra area, semprechè le imprese stesse non vi abbiano alcuna organizzazione stabile, al pagamento di alcuna imposta, tassa o contributo eccetera che colpiscano redditi, entrate lorde, mezzi di trasporto, biglietti o atti amministrativi (come per esempio per le autolinee, le concessioni).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo