Accordo
Art. 27
Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee
In vigore dal 17 ago 1965
Le linee marittime da passeggeri di cui al presente Accordo saranno
esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.
In relazione al quadro dei servizi di cui all', le
componenti autorità locali di una delle Parti notificheranno alle competenti autorità localli dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che eserciteranno le linee stesse, nonché le navi che saranno impiegate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-27