Accordo
Art. 31
Applicazione di disposizioni più favorevoli
In vigore dal 17 ago 1965
Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute in convenzioni generali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, verranno applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-31