Accordo
Art. 33
Rilascio di concessioni
In vigore dal 17 ago 1965
Le Imprese di autotrasporti presenteranno domanda di Concessione
alle proprie autorità locali competenti.
Ogni domanda sarà corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe, dalla descrizione dei veicoli e potrà contenere qualunque altra utile indicazione.
Le domande che siano state approvate dalle competenti autorità
locali di una Parte saranno trasmesse alle competenti autorità locali dell'altra Parte, le quali saranno tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-33