Convenzione›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale
della. cooperazione finanziaria e tecnica, nell'ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una, relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-27