Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 1 lug 1964
Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle
società di uno Stato, che non sia nè Stato membro della Comunità nè Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento più favorevole di quello derivante per i cittadini o le società degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-30