ConvenzioneTitolo III

Art. 31

In vigore dal 1 lug 1964
. Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie, succursali o filiali.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-31

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