Convenzione›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 1 lug 1964
.
Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione
importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie, succursali o filiali.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-31