ConvenzioneTitolo III

Art. 36

In vigore dal 1 lug 1964
Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonché al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-36

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