Convenzione›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 1 lug 1964
1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresì di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.
2. Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano, di parità, al più tardi il 1 gennaio 1965, i cittadini e le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonché i movimenti di capitali che ne risultano.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-37