ConvenzioneTitolo III

Art. 35

In vigore dal 1 lug 1964
Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonché il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-35

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