ConvenzioneTitolo III

Art. 32

In vigore dal 1 lug 1964
Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività a carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-32

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