ConvenzioneTitolo III

Art. 29

In vigore dal 1 lug 1964
Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le società di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sii un piano di parità in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il Consiglio di Associazione può autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attività determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente. Tuttavia, i cittadini e le società di uno Stato membro possono beneficiare, per una determinata attività, in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attività vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società. dello Stato associato in questione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-29

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