ConvenzioneTitolo II

Art. 25

In vigore dal 1 lug 1964
Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dal Fondo o dalla Banca la partecipazione alle aggiudicazioni alle gaie d'appalto, ai contratti è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche, cittadine degli Stati membri o degli Stati associati nonché alle persone giuridiche che abbia no la nazionalità degli Stati membri o degli Stati associati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo