Convenzione›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 1 lug 1964
La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono
presentate in virtù delle disposizioni dell'articolo precedente.
Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti, Lo Stato o il gruppo di Stati interessato è informato dell'esito della. rispettiva domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-22