Art. 22
ConvenzioneTitolo II

Art. 22

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In vigore dal 1 lug 1964
La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtù delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti, Lo Stato o il gruppo di Stati interessato è informato dell'esito della. rispettiva domanda.
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