ConvenzioneTitolo II

Art. 20

In vigore dal 1 lug 1964
1. La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo anticipazioni fino ad un massimo di 59 milioni di unità di conto per gli interventi contemplati dall', paragrafo 4. 2, Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5.
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