ConvenzioneTitolo II

Art. 15

In vigore dal 1 lug 1964
La Comunità partecipa alle, condizioni indicate più oltre, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo