Convenzione›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 1 lug 1964
La Comunità partecipa alle, condizioni indicate più oltre, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-15