Convenzione

Art. 14

In vigore dal 1 lug 1964
Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell', ciascuna, Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna, che instauri direttamente o indirettamente una disseminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-14

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