Convenzione

Art. 9

In vigore dal 1 lug 1964
La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o più Stati associati e uno o più paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-9

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