Convenzione

Art. 12

In vigore dal 1 lug 1964
1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, a richiesta di una di esse, di consultarsi ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione. 2. Tali consultazioni sempre le misure relative agli scambi commerciali con paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o più Patti Contraenti e particolarmente: a) la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali, b) la concessione di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo, ad eccezione dei contingenti di cui all', paragrafo 3, c) l'istituzione, la riduzione o la soppressione di restrizioni quantitative fatti salvi gli obblighi derivanti, per talune Parti Contraenti dalla loro appartenenza al G. A. T. T. 3. Fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione stabilisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa alla applicazione del presente articolo:
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-12

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