Convenzione
Art. 13
In vigore dal 1 lug 1964
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore
dell'attività economica di un Stato associato ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, paragrafo 2, primo comma e dell', paragrafi 1, 2. e 4, può prendere le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le loro modalità, d'applicazione sono notificate
immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore
dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero e qualora sorgano difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli , le misure necessarie nelle loro relazioni com gli Stati associati.
Tali misure e le loro modalità d'applicazione sono notificate
immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
4. In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni
sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno e più Stati associati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-13