Convenzione›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 1 lug 1964
Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:
a) fino a concorrenza di 500 i milioni di unità di conto al
finanziamento delle azioni contemplate dall', paragrafi 1 e 2,
b) fino a concorrenza di 230 milioni di unità di conto al
finanziamento delle azioni contemplate dallo , paragrafo 3.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-18